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DSA: Legge 170 e PDP

Aggiornamento: 29 mar 2022



Questo articolo è dedicato alla parte normativa dei DSA, vedremo la legge 170 del 2010, gli strumenti dispensativi e compensativi e il Piano Didattico Personalizzato (PDP).


Partiamo dalla legge 170 del 2010 una legge importantissima per i DSA poiché li definisce e riconosce a livello legale. Questo porta inesorabilmente a una serie di conseguenze come diritti e doveri rispetto a tale tematica soprattutto in ambito scolastico. Come vedremo dopo, grazie a questa legge, è stato possibile creare degli strumenti (dispensativi e compensativi) che possano oltrepassare le difficoltà che alunni con DSA presentano e aiutarli soprattutto in ambito scolastico, cercando di azzerare il più possibile le barriere per la piena possibilità di apprendimento.

Di seguito elencherò tutti gli articoli della legge andando poi ad approfondire quelli più importanti.

LEGGE 170 8 Ottobre 2010

Art. 1 - Riconoscimento legale DSA e definizione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Diagnosi

Art. 4 - Formazione nella scuola

Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto

Art. 6 - Misure per i famigliari

Art. 7 - Disposizioni di attuazione

Art. 8 - Regioni a statuto speciale

Art. 9 – Clausola invarianza finanziaria


Art. 1 Riconoscimento e definizione DSA

Come abbiamo appena accennato questa legge definisce a livello legale i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) riconoscendo la Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia quali, appunto, Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Questi si devono manifestare in presenza di capacità cognitive nella norma e in assenza di patologie neurologiche o deficit sensoriali ma possono costituire una importante limitazione per alcune attività della vita quotidiana. Ciò significa, come abbiamo visto precedentemente, che i DSA sono una Neurodiversità e non una patologia poiché non è presente nessuna lesione ma un’alterazione morfologica e funzionale che porta però a delle difficoltà importanti.

Art. 2 Finalità

L’obiettivo di questa legge è quello di tutelare gli alunni con disturbi dell’apprendimento e riconoscendone le difficoltà permette agli studenti di avere pari opportunità di apprendimento. E’ fondamentale quindi per garantire il diritto all’istruzione, dalla scuola dell’infanzia all’università, per tutelare il diritto allo studio e sviluppare le potenzialità di ogni individuo favorendone così il successo scolastico e un’adeguata formazione.

Art. 3 La Diagnosi

La diagnosi è fondamentale poiché è l’unica che conferisce un valore legale, senza la quale non abbiamo né diritti né doveri. Questo comporta: obblighi da parte della scuola come la stesura e attuazione del piano didattico personalizzato e l’utilizzo di strumenti di supporto quali gli strumenti compensativi e le misure dispensative. La Diagnosi ha valore legale solo se rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da enti accreditati, riducendo cos’ i tempi di attesa. La Valutazione Diagnostica della Dislessia, Disgrafia, Disortografia può avvenire a partire dalla fine della II elementare mentre per la valutazione Diagnostica della Discalculia bisogna attendere la fine della III elementare poiché, è in questo periodo, che il bambino finisce il periodo di acquisizione di tali capacità e competenze.

Prima di queste età si possono però effettuare, già a partine dall’ultimo anno della scuola dell'infanzia, degli screening per osservare se ci sono delle difficoltà e quindi un disturbo non ancora conclamato. Questo è molto utile nei casi sospetti, intervenendo così tempestivamente e iniziando un percorso di potenziamento delle abilità.

Art. 4 Formazione della scuola. La scuola deve essere formata rispetto alla tematica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, inoltre la scuola ha l’obbligo, se riceve la diagnosi di DSA, di mettere in atto le procedure che spettano di diritto all’alunno quindi la stipula del PDP e il conseguente utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi.

Se la scuola o l’insegnante non adempiono ai doveri dati dalla Certificazione DSA, quindi alla stesura del PDP e all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, potrebbero incorrere in ripercussioni legali.


Il Piano Didattico Personalizzato PDP

IL PDP è un documento estremamente importante per studenti con Disturbi dell’Apprendimento. E’ attraverso questo strumento che viene applicata la legge 170 e viene esteso nel 2013 a tutti i BES (bambini con bisogni educativi speciali). La normativa non prevede l’insegnante di sostegno perchè si tratta di alunni normodotati.

E’ un Piano Didattico Personalizzato basato sulle potenzialità e difficoltà dell’alunno. Il suo scopo è di dichiarare strategie e strumenti che lo studente DSA può adottare nel corso dell’anno scolastico e modalità di verifiche adeguate.

Deve essere redatto entro il primo trimestre o quando si riceve la certificazione di DSA e va fatto ogni inizio anno scolastico.

Lo scopo di questo strumento è quello di promuove un recupero mirato e personalizzato, si focalizza su forme efficaci e flessibili di lavoro con strategie didattiche, metodologie, utilizzo di strumenti compensativi, misure dispensative e valutazioni adeguate.

Il Piano Didattico Personalizzato viene redatto dal dirigente scolastico, dagli inseganti, dal referente DSA, dal tutor se presente, dai genitori, e dallo specialista psicologo anche questo se presente.

È deliberato dal consiglio di classe che deve essere indetto entro il primo trimestre o dopo la ricezione della Diagnosi (da parte del genitore al referente DSA). Deve essere letto, approvato e firmato dal Dirigente Scolastico, Docenti e Famiglia.

Il PDP è un documento flessibile e dinamico, può essere modificato nel corso dell’anno scolastico e va redatto comunque almeno ogni inizio anno.

IL PDP deve comprende 5 punti fondamentali:

1. Informazioni anagrafiche

2. Tipologia del Disturbo/Difficoltà

3. Attività didattiche personalizzate

4. Strumenti compensativi e dispensativi

5. Forme di verifica e valutazione personalizzata


Art. 5 Misure di Supporto.

Sono degli strumenti didattici ed educativi di supporto e riguardano gli strumenti dispensativi, misure Compensative, verifiche e valutazioni, questi devono espressamente essere indicati nel Piano Didattico Personalizzato.

L’utilizzo di questi strumenti non elimina il disturbo ma agevola l’apprendimento!

Per un bambino o ragazzo con DSA, il successo scolastico significa raggiungere gli stessi obiettivi dei suoi compagni di classe ma con un percorso personalizzato che tenga conto delle sue difficoltà. Gli Strumenti Compensativi servono come indica la parola stessa a compensare. Sono dei mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche come ad esempio l'utilizzo del pc, oppure l'uso di programmi di correzione ortografica, o ancora l'utilizzo della sintesi vocale o del registratore vocale, permettere l'uso della calcolatrice, formulari e l'uso di mappe concettuali durante le interrogazioni.

Gli Strumenti Dispensativi invece dispensano. Si dispensa l’alunno da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei contenuti da apprendere come ad esempio dare meno quantità di compiti, oppure di leggere ad alta voce, o ancora evitare la scrittura veloce sotto dettatura o la memorizzazione delle tabelline.

Verifiche e valutazioni che saranno diverse che gli alunni con Disturbi dell’Apprendimento, per esempio dando più tempo durante le verifiche o meno contenuti, prediligere la forma orale da quella scritta, o ancora programmare le interrogazioni.

In ogni caso l'utilizzo di questi strumenti va valutato caso per caso in base alle difficoltà presentate. inoltre questi strumenti posso essere utilizzati fino all'università, anche in sede di esami di stato e di procedure concorsuali ovviamente portando la dovuta certificazione.




DR. Rebecca Cataldo Psicologa Psicoterapeuta

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